TRASPARENZA

STATUTO

ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

“I FIORI DI LILLA’”

ART.1

È costituita l’Associazione denominata “ I FIORI DI LILLA’ ”.

ART.2

La “ Associazione I FIORI DI LILLA’ ” ha sede legale in frazione di San Pietro a Monte n. 50, 06012 – Comune di Città di Castello (PG), ed ha durata a tempo indeterminato.

L’Associazione con delibera dell’Assemblea ordinaria ha facoltà di variare sede sociale, di istituire sedi secondarie e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale.

La variazione di sede legale deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART.3

L’Associazione “I FIORI DI LILLA’ ” è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti, intende contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività.

L’Associazione, con delibera del proprio Consiglio Direttivo, può aderire ad associazioni che perseguono la promozione delle finalità e il coordinamento delle attività previste dal presente statuto. La durata dell’associazione è illimitata.

ART.4

L’Associazione I FIORI DI LILLA’ è aconfessionale ed apartitica, e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia senza alcun fine di lucro, perseguendo come finalità solo scopi di utilità e solidarietà sociale.

All’Associazione possono aderire anche soci di altre associazioni, purché non in contrasto con le finalità del presente statuto e delle leggi in materia.

ART.5

L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto l’attività nel settore della beneficienza.

Pertanto si propone di ideare e realizzare progetti che diano alla vita, prevalentemente nell’ambito del territorio in cui essa opera, una qualità quanto più possibile rispondente ai bisogni della società contemporanea.

Per la realizzazione dei suoi scopi l’Associazione potrà attivare una rete di collaborazioni tra le cooperative, le associazioni di volontariato e di queste con gli enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione.

L’oggetto dell’attività della associazione riguarda principalmente la beneficenza che si può concretizzare attraverso attività assistenziali, educative, ricreative e culturali principalmente a favore di persone o famiglie svantaggiate, in temporanea difficoltà, particolarmente bisognose per motivi riconducibili a disagio socio – economico, condizioni sanitarie, handicap, fragilità sociale, sia a livello locale, nazionale ed internazionale.

L’Associazione può inoltre svolgere altre attività accessorie ed integrative di quelle istituzionali quali a titolo esemplificativo ma non tassativo:

  1. promuovere manifestazioni di ogni genere come conferenze, incontri, dibattiti, tavole rotonde, seminari, stages, convegni, congressi, esposizioni e mostre;
  2. curare la pubblicazione di riviste, libri, opuscoli e cataloghi;
  3. intrattenere rapporti e scambi culturali con Università, Associazioni e Fondazioni, sia italiane sia straniere che perseguono scopi similari;
  4. organizzare eventi di beneficienza e raccolta fondi per il finanziamento di iniziative e progetti dell’Associazione nell’ambito degli scopi e finalità del presente Statuto;
  5. ogni altra iniziativa ed attività promossa dal Consiglio Direttivo utile al conseguimento delle finalità oggetto dell’Associazione.

Nell’ambito della propria attività l’Associazione può, a solo titolo esemplificativo non tassativo:

  1. aderire ad associazioni similari;
  2. sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati;
  3. gestire iniziative inerenti gli scopi sociali;
  4. collaborare e/o cooperare con istituzioni ed enti pubblici e/o privati, anche italiani, che siano interessati al raggiungimento dei fini statutari;

Ai fini di cui sopra, l’Associazione potrà compiere tutti gli atti e le operazioni economiche e finanziarie, senza scopo di lucro, che verranno reputate utili o soltanto opportune al raggiungimento degli scopi sociali.

 ART.6

Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini, indipendentemente dalla propria età che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci che hanno superato il diciottesimo anno di età oltre che gli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di votare nell’assemblea, di eleggere e di essere eletti.

ART.7

I diritti dei soci sono:

  • Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti da esso derivanti;
  • Eleggere le cariche sociali ed essere eletti, salvo i limiti di cui al precedente art. 6;
  • Chiedere la convocazione dell’assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
  • Formulare proposte agli organi dirigenti nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto;
  • Essere informati sul contenuto del presente statuto.

Tutti i soci hanno il dovere di:

  • Rispettare le risoluzioni prese dagli organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
  • Rispettare il segreto professionale
  • Non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine dell’associazione
  • Essere muniti di tessera associativa

 ART.8

I soci si distinguono:

  • Soci Volontari
  • Soci Sostenitori
  • Soci Onorari

Tutti i soci sono tenuti a:
– rispettare le norme del presente Statuto e i deliberati degli organi associativi
– non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine dell’Associazione.

 ART.9

Sono Soci Volontari coloro che, versando la quota stabilita dal Consiglio Direttivo, svolgono attività di volontariato all’interno e per conto dell’Associazione.

Il rapporto associativo ha durata di un anno ed è subordinato al pagamento della quota associativa. Ricevuta la quota, verrà emessa relativa tessera annuale.

Sono Soci Sostenitori coloro che, versando la quota stabilita dal Consiglio Direttivo, chiedono di sostenere l’Associazione.

Il rapporto associativo ha durata di un anno ed è subordinato al pagamento della quota associativa. Ricevuta la quota, verrà emessa relativa tessera annuale.

Sono Soci Onorari tutti coloro che hanno acquisito particolari benemerenze nei confronti dell’associazione.

La valutazione di tali circostanze è rimessa a giudizio del Consiglio Direttivo che delibera l’iscrizione del “socio onorario” nell’apposito albo dell’associazione.

ART.10

La qualità di socio volontario si perde per:

  • Recesso
  • Decadenza
  • Esclusione
  • per causa di morte

Il recesso è comunicato al Consiglio Direttivo nella forma di lettera di dimissioni motivate sottoscritta dal socio volontario. Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso ha effetto dall’annotazione nel libro dei Soci.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci volontari che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente Statuto.

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio volontario che:
a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto associativo;
b) senza giustificato motivo, non partecipi per più di due volte consecutive alle assemblee regolarmente convocate;

  1. c) svolga o tenti di svolgere in proprio le stesse attività dell’associazione stessa, generando concorrenza e perseguendo interessi contrari a quelli morali e sociali dell’associazione;
    d) abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere all’associazione;
    e) venga condannato con sentenza penale definitiva per reati infamanti;
  2. f) in qualunque modo arrechi danni gravi, morali e materiali, all’associazione o che fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli. L’esclusione diventa operante dal momento della notifica scritta del provvedimento. Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART.11

L’esercizio finanziario dell’Associazione comincia il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

quote sociali e contributi degli aderenti;

  • contributi di privati;
  • contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno delle specifiche attività esercitate a progetti documentati;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi spesa derivanti da convenzioni;
  • da oblazioni o liberalità che a qualsiasi titolo provengano all’Associazione.

Al termine di ogni esercizio finanziario dovrà essere redatto il bilancio consuntivo dal quale risultino pure i beni, contributi e i lasciti eventualmente ricevuti.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno in modo tassativo essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra ONLUS od ODV.

 ART.12

Il patrimonio della associazione è costituito da:

a) dai contributi annuali e straordinari degli associati;

  1. b) da lasciti, legati e donazioni purché accettati dal Consiglio Direttivo;
  2. c) dai contributi dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  3. d) dai contributi degli organismi internazionali;
  4. e) patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
  5. f) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale e/o produttive marginali, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto delle finalità istituzionali

ART.13

Sono organi dell’Associazione:

  • Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Sindaci revisori;          Tutte le cariche sociali sono elettive e svolte in modo gratuito. È permesso solo un rimborso delle spese sostenute e approvate.

ART.14

L’Assemblea dei Soci si riunisce di norma una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Si riunisce altresì ogni qual volta il Consiglio Direttivo, a maggioranza, lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno di un terzo dei soci volontari regolarmente iscritti da non meno di tre mesi.

L’Assemblea può essere comunque convocata, anche se a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull’attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo. Delle riunioni dell’Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, un verbale da trascrivere nell’apposito libro verbali dell’Assemblea.

Le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Fra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo di almeno un’ora.

ART.15

L’Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi. Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste s’intendono respinte.

Nelle elezioni alle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età anagrafica.

ART.16

L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell’Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con uno dei mezzi informativi di cui può disporre l’Associazione come consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax, messaggi sms ecc.
L’avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti dell’ordine del giorno, la data, il luogo, l’ora della riunione stabiliti per la prima e seconda convocazione, è diffuso almeno 7 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Partecipano all’Assemblea tutti i Soci, ed hanno diritto al voto solo i soci iscritti e in base all’art. 5.

Le riunioni dell’Assemblea dei Soci possono anche diventare pubbliche qualora all’ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E’ tuttavia facoltà del Presidente dell’assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

ART.17

In apertura dei propri lavori l’Assemblea elegge un Presidente tra i membri dell’assemblea stessa e non facente parte del Consiglio Direttivo ed un Segretario; il Presidente nomina due scrutatori per le votazioni a scrutinio segreto.

È ammesso la delega per iscritto conferita ad altro socio regolarmente iscritto. Un socio può accumulare fino a tre deleghe. La delega non può essere conferita ad un componente che ricopre una carica sociale.

ART.18

I compiti dell’assemblea in seduta sono:

  1. a) approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31/12 , il bilancio preventivo e la relativa relazione.
  2. b) modificare l’ammontare delle quote associative deliberate dal Consiglio Direttivo;
    c) approvare, modificare e/o proporre le linee programmatiche dell’Associazione proposto dal Consiglio Direttivo;
  3. d) approvare e modificare lo statuto dell’Associazione I FIORI DI LILLA’;
  4. e) approvare e modificare il regolamento generale e il regolamento di funzionamento dei servizi dell’associazione proposto dal Consiglio Direttivo;
  5. f) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri;
  6. g) deliberare l’adesione e la partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’associazione e designare i propri rappresentanti in seno a tali organismi su proposta del Consiglio Direttivo;
  7. h) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dai Collegi. Le deliberazioni, prese in conformità allo statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti al voto.

ART.19

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di minimo di 3 Consiglieri e massimo di 25 Membri eletti dall’Assemblea fra i Soci.

Il Consiglio Direttivo resta normalmente in carica tre anni.

I componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi o quando il Presidente lo ritiene opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza. In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma, fax, sms, ecc… almeno 2 giorni prima. Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratta di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali. Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l’Assemblea dei Soci.

ART.20

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

  1. a) predisporre le proposte da presentare alle assemblee dei soci per gli adempimenti necessari;
  2. b) eseguire i deliberati dell’assemblea;
  3. c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’Associazione;
  4. d) redigere i bilanci consuntivi e preventivi e relativa relazione;
  5. e) stipulare convenzioni, accordi, contratti, inerenti l’attività dell’Associazione e utili al perseguimento degli obiettivi associativi dando mandato al Presidente
  6. f) assumere e licenziare eventuale personale dipendente;
  7. g) deliberare l’ammissione dei Soci;
  8. h) revisionare, ogni anno, il libro dei Soci e adottare gli opportuni provvedimenti in caso di mancanza dei requisiti;
  9. i) proporre all’Assemblea dei Soci l’adesione e la partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessino l’attività dell’associazione e proporre sempre all’Assemblea dei Soci i nomi da designare quali rappresentanti in seno a tali organismi

 ART.21

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l’elezione da parte dell’assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o d’impedimento, il Segretario e/o un Tesoriere.

 ART.22

In caso di mancanza di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli seguendo l’ordine decrescente dei non eletti risultanti dalle votazioni dell’Assemblea dei Soci per il consiglio in carica. In assenza di tale ordine la sostituzione avverrà per cooptazione salvo ratifica dell’assemblea nella sua prima riunione.

ART.23

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell’associazione; dirige l’Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio; ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali; firma gli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi; sovrintende all’attuazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione; compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente Statuto, sono riservati all’Assemblea dei Soci.

Il Presidente previa autorizzazione del Consiglio Direttivo può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al vice-Presidente ad un membro del Consiglio Direttivo o ad un esterno iscritto all’associazione.

In caso di assenza o d’impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al vice-Presidente.

ART.24

Il Collegio dei Sindaci Revisori si compone di tre membri effettivi eletti dall’Assemblea preferibilmente tra i non Soci. Devono inoltre essere nominati dall’Assemblea due Sindaci supplenti. Nella prima riunione dopo l’elezione da parte dell’assemblea, il Collegio dei Sindaci Revisori elegge nel proprio seno il Presidente.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Sindaci Revisori controlla l’amministrazione dell’associazione, vigila sull’osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture.

Il Collegio dei Sindaci Revisori deve formulare un parere sulla bozza di bilancio consultivo e preventivo preparato dal Consiglio Direttivo.

ART.25

Per meglio disciplinare il buon andamento interno all’Associazione, il Consiglio Direttivo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART.26

Tutti i Soci, compresi coloro che ricoprono carche sociali, prestano gratuitamente la loro attività e non potranno essere compensati in alcun modo.

Ad essi verrà attribuito, se possibile per le finanze dell’associazione, il rimborso delle spese sostenute.

I soci saranno coperti da polizza assicurativa contro rischi per infortuni conseguenti allo svolgimento dell’attività in seno e per conto dell’associazione, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART.27

In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione dovrà tassativamente essere devoluto ad altra associazione non lucrativa di utilità sociale o a fine di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

ART.28

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi dello Stato in materia.

L’Associazione, quale organizzazione di volontariato iscritta nel registro regionale, provvederà a registrare il presente atto e lo Statuto allegato in esenzione dell’imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge 11.08.1991 n. 266.

 

Letto e approvato,

Città di Castello, il 28/03/2015

I Soci Fondatori